Può capitare di sentir parlare di registrazione del contratto preliminare di compravendita in relazione a quello di trascrizione. In realtà, si tratta di due concetti diversi.
Infatti, la registrazione del contratto preliminare, rappresenta un adempimento prescritto a fini esclusivamente fiscali (D.P.R. 131/1986, Tariffa parte 1 articolo 10), la cui inosservanza espone le parti alle conseguenti sanzioni, non precludendo tuttavia, al contratto, di spiegare i suoi effetti obbligatori.
La trascrizione invece, vale come una vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile. Infatti, esso rappresenta non più soltanto un accordo privato tra acquirente e venditore, ma legalmente, è valido verso chiunque. Il venditore, di conseguenza, non potrà vendere l’immobile a qualcun altro, né concedere un’ipoteca sullo stesso. Gli eventuali creditori del venditore inoltre, non potranno iscrivere né ipoteca, né pignoramenti sull’immobile oggetto di acquisto.
La registrazione del contratto preliminare
Il preliminare di compravendita è, in effetti, un contratto vero e proprio con cui le parti, intenzionate a concludere una futura compravendita, si obbligano a stipularla in un momento successivo.
Il preliminare di compravendita ha effetti obbligatori. Infatti, determina l’obbligo per i contraenti di prestare il consenso in occasione della futura vendita. Tuttavia, gli effetti reali e obbligatori tipici di quest’ultima (ad es. trasferimento della proprietà, pagamento del prezzo, consegna del bene), si producono solo con la stipula del contratto definitivo.
Trattandosi quindi di un contratto vero e proprio che rientra nella tipologia delle scritture private prevista dalla legge, è soggetto quindi, alla registrazione. Infatti, la registrazione, non è altro che un atto dovuto ai soli fini fiscali.
Esso grava sulle parti contrattuali, sul Notaio (nel caso in cui sia da lui redatto) e, sull’eventuale mediatore immobiliare. Il preliminare può essere autenticato dal notaio o registrato direttamente presso l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, deve essere protocollato e trascritto nei Registri Immobiliari.
Tempi di registrazione
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, ha comportato sia l’estensione dei termini per registrare gli atti (tra cui preliminari e proposte d’acquisto accettate), sia le modalità di versamento dell’imposta di bollo.
Infatti, se prima la finestra temporale era di 20 giorni, oggi si allunga sino a 30. Pertanto, oggi la registrazione deve avvenire entro 30 giorni (e non più 20 giorni) rispetto la data dell’atto o, se precedente, dall’inizio del contratto. Tali tempistiche valgono sia per atti stipulati privatamente, sia per contratti redatti da un Notaio che, sottoscritti, attraverso un Agente Immobiliare.
Differente è la casistica che comprende quegli immobili presenti in Italia la cui sottoscrizione avviene all’estero: in questo caso il termine è di 60 giorni.
Costi di registrazione
Al fine di registrare il preliminare di compravendita, si devono corrispondere le seguenti imposte:
- l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita
- l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).
Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:
- allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria
- al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo, presso l’ufficio che ha eseguito la registrazione.
Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.
Infine, nel caso in cui si tratti di un contratto soggetto ad Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria. Infatti, il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro). Mentre la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).
Moduli richiesti per la registrazione di un contratto preliminare
In caso di registrazione diretta, l’Agenzia delle Entrate, chiederà:
- copia del modello F24 con cui è stata precedentemente pagata l’imposta di registro liquidata dall’ufficio stesso
- almeno 2 originali dell’atto o, un originale ed una copia; tali atti devono contenere i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo
- duplice copia del modello 69
Mentre, se la scrittura si autentica direttamente da un Notaio, sarà lo stesso funzionario a provvedere con la registrazione del contratto mediante MUI ed il pagamento dell’imposta di registro. Infatti, i notai sono obbligati all’utilizzo del M.U.I. per tutti gli atti dagli stessi formati o autenticati ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 10 gennaio 2006.
Il M.U.I. è il modello utilizzato per effettuare telematicamente la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione, l’annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
L’agenzia Immobiliare e gli obblighi di registrazione
I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività. In generale, la registrazione si deve richiedere obbligatoriamente per:
- i contratti preliminari
- l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
La trascrizione del contratto preliminare
L’art. 2645 bis c.c. prevede che i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, si debbano trascrivere quando risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Ovviamente, tale discorso ingloba anche quegli immobili il cui acquisto si sottopone a condizione sospensiva, relativi a edifici da costruire o, in corso di costruzione.
Pertanto, la trascrizione del “compromesso” è obbligatorio quando l’atto è stipulato presso un Notaio. Mentre, non lo è in tutti gli altri casi, anche se, è fortemente consigliato. Infatti, la trascrizione, si rivela una cautela particolarmente utile per il promissario acquirente.
Tempi di trascrizione
La trascrizione consiste nell’inserimento del contratto preliminare, nei termini previsti dalla legge, nei Registri Immobiliari. La trascrizione dovrà essere eseguita dal notaio che ha ricevuto o autenticato il contratto preliminare entro 30 giorni dalla stipula del contratto medesimo.
Ovviamente è meglio trascrivere al più presto, poiché l’effetto prenotativo si produce dal momento in cui è stata effettuata la trascrizione e non dal momento di stipula del preliminare.
Costi di trascrizione
La trascrizione del preliminare comporta alcuni costi in più rispetto al preliminare non trascritto. Infatti, oltre all’imposta di registro che va sempre corrisposta a prescindere dalla trascrizione, si dovranno versare anche l’imposta fissa di trascrizione, attualmente pari ad € 200.00, i diritti fissi di trascrizione che, attualmente, corrispondono ad € 35.00 e, l’onorario del notaio, ragguagliato al valore della cessione.
Se il notaio stipulerà sia il contratto preliminare che quello definitivo, si potrà ottenere un significativo risparmio di spesa con riguardo a quest’ultimo atto. Questo perché, in questo caso, il notaio avrà già eseguito gran parte degli accertamenti a tal fine richiesti, in occasione del preliminare. Mentre, se si tratta di compravendita tra privati, con il sistema del prezzo valore, l’onorario sarà ridotto del 30%.
Trascrizione obbligatoria
Trascrizione e registrazione non sono dunque misure alternative, ma eventualmente integrative. Infatti, la registrazione è prevista per legge, mentre la trascrizione è una garanzia aggiuntiva ed è riservata agli atti redatti da Notai in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Tuttavia, anche la trascrizione può divenire obbligatoria. E’ il caso degli immobili che sono ancora da costruire, promessi in vendita a persone fisiche da un costruttore, la cui costruzione è stata abilitata con titoli edilizi presentati o richiesti a partire dal 16 marzo 2019, come previsto dal Decreto Lgs. 122/2005 e le modifiche introdotte al provvedimento dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
Tutele derivate dalla trascrizione del contratto preliminare
In primo luogo si rendono inefficaci, nei suoi confronti, eventuali operazioni relative all’immobile (ad esempio altre vendite dello stesso bene in favore di terzi) e in generale tutti gli atti, compiuti o “subiti”, dal promittente venditore.
In secondo luogo, la trascrizione del contratto definitivo (o della sentenza che tiene luogo dell’eventuale contratto non concluso) ha un effetto c.d. “prenotativo” (art. 2645 bis secondo comma c.c.). Pertanto, si retroagisce l’acquisto alla data di trascrizione del preliminare (o della domanda giudiziale promossa ex art. 2932 c.c. – si veda paragrafo 8), come se la vendita fosse stata conclusa allora.
In terzo luogo, tutela inoltre l’acquirente anche in caso di inadempimento dell’altra parte, riconoscendo ai crediti che sorgono in conseguenza di tale inadempimento, privilegio speciale sull’immobile oggetto del preliminare.
Infine, è bene ricordare che gli effetti della trascrizione cessano e si considerano mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta per la stipula del definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione stessa, non risulta trascritto il contratto definitivo, oppure altro atto che costituisce esecuzione del preliminare, o la domanda proposta (ex art. 2932 c.c.).
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